Le misure per l'agricoltura nel Decreto Rilancio

16/11/2020

Con il Decreto Rilancio destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per l’agricoltura. Misure importanti, per garantire liquidità alle aziende, tutelare i lavoratori e la loro sicurezza e rilanciare il settore:

  • si prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive derivanti dall’emergenza da COVID-19. Nel dettaglio, tale contributo è a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame (si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo con il DPCM 24 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del "Decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo (per un approfondimento sul suddetto art. 25, si rinvia all’apposita scheda del dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020 dei Servizi studi di Camera e Senato). Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio", il contributo oggetto dell’articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020cessata alla data di presentazione dell’istanza. L’ammontare del contributo è determinato: a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del contributo già erogatonon hanno presentato istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (art. 1)
  • si introducono, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19" – dal DPCM 24 ottobre 2020 . Si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. Si prevede, inoltre, che all’attuazione della misura in esame provveda l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto (art. 7

  • si estende alle imprese operanti nei settori coinvolti dalle citate restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 (settori indicati nel citato Allegato 1), il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio) anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (art. 8

  • si abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, come dettagliatamente indicate nel citato Allegato 1 del provvedimento. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Le norme si aggiungono all’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) che, a tale scopo, viene espressamente fatta salva (art. 9)

  • si prevede che alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020 (art. 16).

 

LE MISURE PER L’AGRICOLTURA NEL DECRETO RILANCIO