Energie rinnovabili: al via il Parco Agrisolare del PNRR

30/03/2022

 

Il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022, nel rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, fornisce le direttive necessarie all’avvio della Misura “Parco Agrisolare”, Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione, per il periodo 2022-2026, di 1,5 miliardi di euro a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori: agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il 40% di tali risorse, pari a 600 milioni, è destinato al finanziamento di progetti da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.

Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di specifici interventi che riguardano investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (tabella 1). Un’altra quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi su investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 1) e su investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, riportati in tabella 2.

Nel dettaglio, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedano l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricolacompresi quelli destinati all’agriturismo. Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione, ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

·         rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti;

·         realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;

·         realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Alle risorse definite dal Decreto possono accedere: gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali in possesso di codice ATECO e le cooperative agricole, indipendentemente dai propri associati.  

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione ai costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento dal presente Decreto.

Il Decreto definisce anche i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

·         i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

·         la procedura per la richiesta e l’ammissione all’aiuto, definendo anche l’istruttoria della domanda;

·         i criteri di verifica;

·         le modalità di concessione dell’aiuto.

Tabella 1 – Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.

SPESE AMMISSIBILI

INTENSITÀ MASSIMA DELL’AGEVOLAZIONE

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia

Altre Regioni

Costruzione o miglioramento di beni immobili

50%

40%

Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato

50%

40%

Costi generali, collegati alle spese di sopra (come onorari di professionisti e consulenti, compresi gli studi di fattibilità)

50%

40%

Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

50%

40%


Solo nel caso di investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola primaria, le aliquote di aiuto possono essere maggiorate del 20% per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; tale maggiorazione vale anche per gli investimenti collettivi e per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Tabella 2 – Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

COSTI AMMISSIBILI (sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e anche i costi degli investimenti supplementari direttamente connessi al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica)

INTENSITÀ MASSIMA DELL’AGEVOLAZIONE

  • impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell’ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe;
  • il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento.

30% dei costi ammissibili


L’intensità di aiuto può essere aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese; del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite (art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato).