Pegno rotativo anche per il vino

08/08/2019

Una data importante per le Aziende vitivinicole della Sardegna: è quella del 6 agosto 2019, giorno in cui il Consiglio Regionale della Sardegna – all’unanimità – ha approvato la “Proposta di Legge Statale di iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna” relativa al “Pegno Rotativo Vinicolo”, presentata dai Consiglieri Regionali del gruppo del Partito Sardo d’Azione Piero Maieli, Francesco Paolo Mula, Giovanni Satta, Stefano Schirru, Fabio Usai e NanniLancioni.

La proposta di Legge (che dovrà essere ratificata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore), composta di un solo articolo, e ha la finalità di rendere applicabile anche al settore vinicolo l’istituto del pegno rotativo sulle merci in lavorazione, già previste dalla Legge n. 401 del 24 luglio 1985 per i prosciutti a denominazione di origine controllata, successivamente estesa anche ai prodotti lattiero-caseari dall’art. 7 della Legge n. 122 del 2011.

Gli elementi che caratterizzano questa tipologia di pegno rispetto a quello ordinario come disciplinato dal codice civile, sono il mancato spossessamento del produttore che continua a disporre, durante il ciclo produttivo, dei beni vincolati e la loro iscrizione in appositi registri e l’annotazione sul bene come strumenti sostitutivi dello spossessamento.

Questa modalità di costituzione della garanzia permette di adeguare la tradizionale figura del pegno alle esigenze di finanziamento delle imprese che non potrebbero realizzarsi in base alle regole tradizionali tutte le volte in cui i beni vincolati necessitano di trasformazione o di particolari tecniche di conservazione. 

In questo modo si consente agli operatori del settore vitivinicolo una maggiore facilità di accesso al credito bancario, permettendo di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla Banca, le produzioni sottoposte al delicato processo di affinamento. L’imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza perderne il possesso, mantenendo presso la propria struttura l’intero ciclo produttivo e garantendone l’ordinaria gestione. A questo aspetto di favore se ne accompagnano altri, come la riduzione dei costi complessivi di finanziamento (TAEG), posto che l’enopolio non dovrà sostenere le spese di custodia e amministrazione dei beni vincolati. Inoltre, la rotatività del pegno consente il mantenimento dell’affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno.

Attraverso l’estensione di tale opportunità anche gli operatori del settore vitivinicolo, in relazione ai prodotti a lunga maturazione e contemplati nei vari disciplinari delle specifiche denominazioni (DOC, DOCG e IGT), potranno avere a loro disposizione uno strumento utile a facilitare l’accesso al credito particolarmente adatto a tale tipologia di produzioni che richiedono una lavorazione prolungata nel tempo.

“Sono soddisfatto per l’approvazione di questa importantissima Legge da parte del Consiglio Regionale della Sardegna – afferma Giovanni Antonio Sechi, Coordinatore Regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino – perché va incontro, nello specifico, a quella che è una delle problematiche economiche che spesso si trovano ad affrontare con enormi difficoltà le aziende vinicole. Tengo a sottolineare l’utilissimo e sinergico lavoro svolto anche dal sottoscritto, rappresentante dei 24 Comuni della Sardegna soci dell’Associazione Nazionale Città del Vino e, quindi, delle aziende vinicole ricadenti in questi territori, insieme al Consigliere Regionale Piero Maieli, Presidente della 5^ Commissione Attività Produttive che, insieme ai suoi colleghi del gruppo consiliare di appartenenza, hanno mostrato grande sensibilità e operato in tempi rapidi per il conseguimento di questo importante traguardo. Appena il Ministro per le politiche agricole Centinaio firmerà il Decreto, Sarà nostra cura organizzare incontri territoriali specifici con i titolari delle circa 250 aziende vinicole regionali, la metà delle quali presenti nei Comuni Città del Vino. Questo è un chiaro esempio di come il lavoro di squadra tra vari soggetti ed Enti spesso permette di raggiungere risultati soddisfacenti”.

 “Sono orgoglioso – afferma Piero Maieli, Consigliere Regionale della Sardegna, Presidente della “V^ Commissione Attività Produttive”, e primo firmatario della Legge – di aver dato vita, insieme ai miei colleghi di partito, alla proposta di Legge sul “Pegno Rotativo” esteso al settore vinicolo della Sardegna, uno dei comparti produttivi più attivi che sta dando grandi soddisfazioni a tutta l’Isola con i loro prodotti di elevata qualità e, soprattutto, creando economia e occupazione anche in questi ultimi anni di grave crisi. Sono altresì soddisfatto perché la proposta è stata votata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Sardegna. Questa Legge rappresenterà sicuramente un aiuto per le aziende e per questo ringrazio i colleghi del Consiglio Regionale che hanno votato a favore. Altri ringraziamenti vanno a chi ha collaborato all’iter della stessa: i funzionari e dipendenti dell’Assessorato per l’Agricoltura; l’Associazione Bancaria Italianae il Banco di Sardegna; tutte le persone che con fare propositivo hanno partecipato con entusiasmo: dal coordinatore regionale delle Città del Vino Giovanni Antonio Sechi, ai Presidenti dei Consorzi isolani,nonché ai singoli produttori con i quali ho avuto occasione di parlare e confrontarmi. Adesso attendiamo che il Ministro decreti l’importante estensione del pegno rotativo anche al settore vinicolo con la Legge 401 del 24 luglio 1985 che lo prevedeva solo per i prosciutti e i prodotti lattiero-caseari, dopodiché l’A.B.I. pubblicherà l’avviso esplorativo per le manifestazioni d’interesse da parte degli Istituti di Credito; quelli che ne avranno diritto potranno così operare con questo innovativo strumento a favore delle aziende vinicole anche a livello nazionale.”

TESTO DEI PROPONENTI

 

Art. 1

Il pegno sui prodotti vitivinicoli a lunga maturazione, compresi nelle varie denominazioni (“D.O.C.”, “D.O.C.G.” e “I.G.T.”, ndr.), può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall’articolo 2786 del Codice Civile, nella forma e con le modalità previste dalla Legge 24 luglio 1985, n. 401.

Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24 luglio 1985, n. 401.

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