Agrisolare anche per i fabbricati rurali

31/05/2022

Il progetto del PNRR Agricoltura 2022 prevede importanti finanziamenti per la sua realizzazione e prevede tre maxi aree di intervento che riguardano: economia circolare e agricoltura sostenibile, contratti di filiera e di distretto e, infine, tutela del territorio e della risorsa idrica.

All’interno della prima macro area, con l’obiettivo di contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici, sono previste somme per lo sviluppo del Parco Agrisolare, ossia per incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici su capannoni e strutture aziendali esistenti, a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale (senza ulteriore consumo di suolo).

Nello specifico, il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022, nel rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione, per il periodo 2022-2026, di 1,5 miliardi di euro a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

L’art. 2 del Decreto Ministeriale stabilisce che:

“3. per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

a.       rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti […];

b.       realizzazione dell’isolamento termico dei tetti […]

c.       realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto […]”

L’intento del Legislatore è quello di selezionare e finanziare progetti che prevedano l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali, con lo scopo di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e con la possibilità di vendere energia solo se rispettato il limite dell’autoconsumo annuale.

La norma sopra riportata, così come scritta, ha dato vita ad alcuni dubbi interpretativi che, in mancanza di specifiche previsioni, non sono ancora stati definitivamente risolti: tra questi vi è la questione legata alla corretta definizione di “fabbricato strumentale”.

Secondo la nozione civilistica, per bene strumentale deve intendersi quello atto ad una serie di utilizzazioni, in quanto né consumabile né distruggibile per effetto dell’utilizzazione, ma soggetto ad usura o deperimento.

Ai fini delle imposte sui redditi, il comma 2 dell’art. 43 del TUIR individua due distinte categorie di immobili strumentali:

a.       gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore;

b.       gli immobili strumentali per natura, quelli cioè che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

La strumentalità per natura degli immobili deve avere carattere oggettivo e, quindi, non rileva l’utilizzazione o meno degli stessi per l’esercizio dell’impresa.

Così come stabilito dalla Risoluzione Ministeriale 3 febbraio 1989 n. 3/330, per stabilire se un immobile abbia o meno natura strumentale, è fondamentale la categoria catastale nella quale il bene risulta censito. Si considerano, infatti, strumentali per natura, gli immobili classificati o classificabili in Catasto nei gruppi:

·         B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi);

·         C (immobili a destinazione speciale);

·         D (immobili a destinazione particolare);

·         E (immobili appartenenti a categorie particolari a uso pubblico o di interesse collettivo);

·         nella categoria A/10 (uffici e studi privati).

In agricoltura, ogni qual volta si parla di strumentalità dei fabbricati, è consuetudine fare riferimento alla nozione offerta dall’art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge n. 557/1993 che ha disposto la inventariazione nel Catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali.

La norma prevede che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate:

·         alla protezione delle piante;

·         alla conservazione dei prodotti agricoli;

·         alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

·         all’allevamento e al ricovero degli animali;

·         all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 96/2006;

·         ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

·         alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

·         ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

·         alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs 228/2001;

·         all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola censiti al Catasto fabbricati viene attribuita la specifica categoria D/10. Nel caso in cui i fabbricati rurali non siano censiti nella categoria a loro riservata, vale a dire in ipotesi di classamento in una delle categorie ordinarie, l’art. 1 del D.M. del 26 luglio 2012 ritiene sufficiente una mera annotazione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, che va richiesta all’Agenzia del Territorio e che produce lo stesso effetto della classificazione dell’immobile in categoria D/10.

Nel mondo dell’agricoltura vi sono casi frequenti in cui fabbricati abitativi (categoria A) acquisiscono le caratteristiche di immobili strumentali come, ad esempio, nell’ipotesi dei fabbricati rurali concessi in uso ai dipendenti come previsto dal sopra citato comma 3-bis.

Per questo motivo, quindi, anche gli immobili accatastati nella categoria A (abitativi) e dati in uso ai dipendenti, vista la loro catalogazione tra le costruzioni strumentali all’attività agricola, ai fini fiscali possono essere considerati quali fabbricati rurali strumentali.

Al fine di dare omogeneità al concetto di fabbricato strumentale, senza incorrere nei dubbi interpretativi generati dalle varie nozioni contenute nelle diverse discipline fiscali, occorre adottare un orientamento comune.

Pertanto, a nostro parere, ai fini dell’ottenimento degli incentivi previsti dal PNRR, il concetto di strumentalità è strettamente legato alla classificazione catastale dell’immobile su cui si intende posare i pannelli fotovoltaici. Pertanto, nel settore agricolo, riteniamo necessario che il fabbricato sia accatastato in categoria D/10, oppure, se classificato in categoria A, riteniamo necessaria l’annotazione di ruralità supportata dall’effettivo utilizzo strumentale dell’immobile.

Tale interpretazione pare essere confermata anche dal tenore letterale della disposizione in commento quando specifica che rientrano nell’agevolazione anche i fabbricati rurali “destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica”. Riteniamo che, con tale precisazione, il Legislatore abbia volutamente ampliato la casistica degli immobili rurali che potranno beneficiare degli incentivi.