Progetti utili alla collettività

13/01/2020

È stato pubblicato il DECRETO ATTUATIVO 22 ottobre 2019Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) (GU Serie Generale n. 5 del 08-01-2020). Con questo decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a definire forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei PUC cui devono dedicarsi i percettori di reddito di cittadinanza (sensi dell’art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019), i casi di esclusione dall’obbligo e il numero minimo di ore che il beneficiario del sussidio è tenuto a garantire ai Comuni, compatibilmente con l’attività di lavoro eventualmente svolta.

?"Oggi ho firmato il Decreto ministeriale, concertato con i Comuni, che definisce l’attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza. È un atto importante nel percorso di costruzione di un moderno sistema di welfare state che rinsalda il patto tra Stato e cittadino". Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo aveva commentato la firma del decreto PUC per i percettori Reddito di cittadinanza lo scorso 22 ottobre.

In dettaglio, con questo atto i Comuni interessati avranno la possibilità di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito andranno a svolgere.

Il Comune è il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici. I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore.

Il decreto delinea i confini delle attività che possono essere realizzate: i percettori di Rdc, infatti, non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale; non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.