Aree idonee per energie rinnovabili: Città del Vino audita in Commissione Ambiente in Senato. Le proposte di modifica

Un giudizio in chiaroscuro quello dell’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui fanno parte oltre 500 Comuni a vocazione vitivinicola, che è stata audita dall’ottava commissione del Senato “Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni, Innovazione tecnologica”, sul decreto “Transizione 5.0” e sulla disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. L’associazione ha consegnato un documento in cui vengono illustrate otto proposte di emendamenti per migliorare la normativa.

“Un passo in avanti rispetto alla normativa precedente è il chiarimento del divieto di realizzare impianti nelle aree agricole – dichiara il presidente di Città del Vino Angelo Radica – ma dall’altro lato riteniamo che la quota del tre per cento di superficie agricola utilizzabile a livello regionale, fissata dal provvedimento, sia eccessiva, così come un vulnus è l’assenza di una disciplina transitoria che è stata una delle ragioni per le quali la legge precedente fu annullata dal Tar del Lazio. Ancora: la definizione dell’agrivoltaico c’è ma rischia di non essere sufficientemente chiara e di lasciare spazio ad interpretazioni, e sull’eolico si dice poco. Riteniamo poi che la disciplina della distanza dagli impianti industriali e dalle autostrade per realizzare fotovoltaico nelle aree agricole sia inadeguata”.

Otto le proposte di modifica contenute nel documento consegnato da Città del Vino ai componenti della Commissione, in cui si chiede di: dare maggiore spazio ai Comuni nei processi decisionali; gerarchizzare le aree idonee mettendo in testa le superfici artificiali, poi le infrastrutture esistenti e quindi le coperture e i parcheggi; condizionare l’idoneità delle fasce agricole contigue agli impianti industriali e alle autostrade a una valutazione di basso valore e pregio; rendere più restrittiva la disciplina delle deroghe al divieto all’installazione di fotovoltaico a terra su aree agricole; introdurre criteri nazionali uniformi per la definizione delle aree agricole di pregio, da tutelare; ridurre o almeno lavorare per diversificare e rendere meno impattante la soglia massima regionale del tre per cento di superficie agricola utilizzabile; tutelare l’integrità visiva e il valore universale eccezionale dei siti Unesco. Vengono anche segnalati i rischi di compromissione paesaggistica e produttiva, alla luce degli obiettivi stabiliti dalla normativa, per gli ambiti vitivinicoli di pregio del Friuli Venezia Giulia (Colli Orientali, Collio, Carso).

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IL DOCUMENTO

Senato della Repubblica

Segreteria 8a Commissione Ambiente,
Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni, Innovazione tecnologica.

Oggetto: Associazione Nazionale Città del Vino: osservazioni al D.L. 175/2025 – “Transizione 5.0” e disciplina delle aree idonee.

 

Egregi Senatori e Senatrici,

come sicuramente è noto, il TAR Lazio, con la sentenza 9155/2025, ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee per l’assenza di una disciplina transitoria mirata a salvaguardare i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e nelle more della promulgazione delle Leggi Regionali.

Il nuovo Decreto appare ripetere esattamente lo stesso errore, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per le posizioni giuridiche consolidate e determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in pipeline non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al numero significativo di progetti da installare in aree ex c-quater o ex c-ter, 2) i cui stabilimenti non sono autorizzati in regime di AIA).

La norma, inoltre, non appare prevedere una espressa abrogazione delle previgenti disposizioni pur disponendo, di fatto, la loro evidente sostituzione con il nuovo regime.
È auspicabile che – onde prevenire il proliferare di contenziosi, passibili verosimilmente di accoglimento atteso anche il precedente del TAR Lazio – in sede di conversione in Legge sia corretto il tiro, introducendo la suddetta clausola di salvaguardia.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela.
Il TAR Lazio, con la sentenza sopra citata, ha tacciato di illegittimità il DM Aree Idonee per un evidente difetto di proporzionalità nella parte in cui dava la possibilità alle Regioni di prevedere fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri dal relativo perimetro.

Il Decreto sembra risolvere tale tematica in radice, depennando il previgente c)-quater e prevedendo, addirittura, l’impossibilità per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, indipendentemente dalle fasce di rispetto che non rivestono più alcuna rilevanza.

Quanto sopra in virtù di un approccio sostanzialistico, mirato a considerare come idonee le aree a forte impatto urbanistico che, di converso, appare integralmente trascurato dal Decreto.

Il novello art. 11-bis, co. 1, lett. l), num. 1) del Decreto, infatti da, un lato circoscrive il raggio di idoneità delle aree agricole per il fotovoltaico a 350 metri (anziché 500) e, dall’altro, richiede espressamente (sia per il fotovoltaico sia per il biometano) che il relativo impianto o stabilimento sia soggetto ad AIA, restringendo significativamente la platea dei siti utilizzabili rispetto alle precedenti letture estensive.

Questa contraddizione normativa genera incertezza giuridica creando un evidente cortocircuito.

Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente in pendenza di giudizio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.

L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.

Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”, il che lascia immensi spazi su cosa si debba intendere per “posizione adeguatamente elevata”.

In sede di conversione è opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento.

Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (i.e., la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU.

Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.

Fatte queste premesse, si inoltrano ulteriori osservazioni e si suggeriscono le seguenti proposte di integrazione e/o cambiamento del Decreto-legge in esame (D.L. 175/2025 – Transizione 5.0 e aree idonee) introduce modifiche rilevanti al D.Lgs. 199/2021, in particolare attraverso l’inserimento dell’articolo 11-bis concernente le aree idonee su terraferma.

 

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino

Angerlo Radica

 

OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO

L’obiettivo principale del provvedimento è accelerare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR e del PNIEC. Le disposizioni di maggiore interesse per l’Associazione Nazionale Città del Vino – in relazione alla tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle aree agricole di pregio – sono contenute nei nuovi articoli 11-bis (Aree idonee su terraferma) e 11-quinquies (Zone UNESCO).

  1. Marginalizzazione del ruolo dei Comuni

Il decreto rafforza l’impostazione centralizzata, attribuendo allo Stato e alle Regioni un ruolo prevalente nell’individuazione delle aree idonee (art. 11-bis e seguenti). I Comuni non risultano esplicitamente coinvolti nei processi decisionali, salvo la possibilità che le Regioni definiscano percentuali di SAU su base comunale. Per un’Associazione come Città del Vino che rappresenta oltre 500 Comuni, operanti in larga parte in territori agricoli di pregio, tale impostazione risulta difficilmente condivisibile.

  1. Assenza di un principio di gerarchia delle superfici da considerare idonee

L’art. 11-bis, comma 1, elenca le tipologie di aree idonee – cave, discariche, aree industriali dismesse, e così via – ma non introduce una gerarchia tra tali categorie.

Proposta: introdurre un principio di priorità che privilegi:

  • superfici artificiali;
  • infrastrutture esistenti;
  • coperture e parcheggi.
  1. Fasce agricole di rispetto: necessità di una valutazione preventiva

L’art. 11-bis, comma 1, lettere l-1 e l-2, qualifica come aree idonee le fasce agricole di rispetto fino a 350 m dagli impianti industriali e 300 m dalle autostrade, consentendo l’installazione di fotovoltaico a terra anche su suolo agricolo.

Proposta: condizionare l’idoneità di tali fasce:

  • a una valutazione regionale preventiva che accerti il basso valore agricolo delle aree;
  • alla verifica della non interferenza con paesaggi vitivinicoli storici o di pregio.

In alternativa, prevedere che tali superfici siano destinate in via prioritaria a sistemi agrivoltaici avanzati, che garantiscano il mantenimento della coltivazione agricola (vigneto, frutteto), evitando la mera sostituzione della coltura con pannelli fotovoltaici.

  1. Deroghe troppo ampie per il fotovoltaico a terra in area agricola

L’art. 11-bis, comma 2, vieta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, salvo eccezioni. Tuttavia, la deroga relativa ai “progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” risulta eccessivamente generica e potrebbe consentire un’applicazione estensiva, indebolendo la tutela delle aree agricole.

Proposte:

  • definire in modo tassativo i progetti considerati “necessari”, limitandoli a quelli espressamente finanziati dal PNRR e prevista assenza di alternative non agricole;
  • introdurre una specifica valutazione di compatibilità paesaggistica e agricola, non derogabile.

Modifica suggerita:

Sostituire l’espressione: “ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” con: “ovvero di progetti specificamente finanziati dal PNRR, per i quali sia stata dimostrata l’assoluta indisponibilità di aree alternative non agricole e non vincolate, previa positiva valutazione di compatibilità paesaggistica e agricola”.

  1. Tutela delle aree agricole di pregio

L’art. 11-bis, comma 4, lettera a), introduce il principio di tutela delle aree agricole di pregio, senza però fornire una definizione univoca.

Proposta:

  • introdurre criteri nazionali uniformi per la definizione delle aree agricole di pregio, a tutela delle eccellenze agroalimentari e paesaggistiche.
  1. Superficie Agricola Utilizzata (SAU): soglie troppo elevate

L’art. 11-bis, comma 4, lettera g), fissa tra lo 0,8% e il 3% la percentuale di SAU utilizzabile per impianti FER. La soglia massima del 3% può risultare eccessivamente impattante, soprattutto per regioni con consistente SAU agricola (prendiamo la Sicilia, che occupa 2.571.000 ettari con una SAU di 1.342.000 ettari vedrebbe utilizzabili per impianti FER oltre 40.000 ettari pari all’estensione del Parco Naturale dell’Etna), comportando una rilevante sottrazione di superfici produttive di qualità. La lettera h) consente inoltre di definire percentuali comunali, potenzialmente più elevate, senza criteri restrittivi.

Proposte:

  • ridurre la soglia massima regionale dal 3% a un valore significativamente inferiore (ad esempio 1,5%);
  • destinare l’eventuale quota tra 1,5% e 3% esclusivamente a impianti agrivoltaici avanzati;
  • introdurre il principio della gradualità, privilegiando il recupero di aree degradate o a bassa vocazione agricola;
  • prevedere che le percentuali comunali non possano in alcun caso superare quella regionale.
  1. Zone di protezione UNESCO

L’art. 11-quinquies consente l’installazione di impianti di piccola entità (Allegato A) nelle zone cuscinetto dei siti UNESCO. Pur costituendo un limite, occorre garantire che anche gli interventi minori non compromettano l’integrità visiva né il Valore Universale Eccezionale.

Proposte:

  • Rendere obbligatorio e vincolante il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica in sede di autorizzazione unica.
  • Prevedere che tale parere verifichi espressamente la non compromissione dell’integrità visiva del sito UNESCO.

Modifica suggerita: all’art. 11-quinquies, comma 1, aggiungere: “Per gli interventi di cui al presente comma, l’autorità competente in materia paesaggistica esprime parere vincolante in sede di autorizzazione unica, al fine di accertare la non compromissione dell’integrità visiva e del Valore Universale Eccezionale del sito UNESCO.”

  1. Valutazioni di rilievo regionale: il Friuli Venezia Giulia

Nell’Allegato C-bis, relativo agli obiettivi di potenza regionale, per il Friuli Venezia Giulia sono indicati valori in crescita fino a 1.960 MW al 2030.

Criticità: ciò comporta una prevedibile pressione sugli ambiti vitivinicoli di pregio (Colli Orientali, Collio, Carso), a rischio di compromissione paesaggistica e produttiva.

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